Art. 5.
(Comitato per le attività d'impresa e il lavoro autonomo delle persone disabili).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Comitato per le attività d'impresa e il lavoro autonomo delle persone disabili, di seguito denominato «Comitato», composto dal Ministro dello sviluppo economico, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro della solidarietà sociale, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi e delle associazioni delle persone disabili e degli ordini professionali.
      2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

 

Pag. 6


      3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
      4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'attività d'impresa e sul lavoro autonomo.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di attività d'impresa e di lavoro autonomo.
      6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.